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GIP del tribunale di Lucera ammette maltrattamenti dei buoi nella corsa dei carri di Chieuti

PROC. N.
N. kH1-M-R. G.I.P
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LUCERA
0000
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
(art. 410 c.p.p.)
Il giudice dott. Carlo Chiriaco
Vista la richiesta di archiviazione in data 21 settembre/12 ottobre 2004 nel procedimento penale in epigrafe indicato, a , carico di persona da identificare
Esaminata l’opposizione all’archiviazione avanzata, in data -11 ottobre 20042 da FORTINGUERRA Francesco, in qualità di Delegato Responsabile della Sezione Provinciale di Foggia del Comitato Europeo Difesa Animali ( ONLUS) ~ Notiziario Animalista – e della Lega. per l’abolizione della caccia (ONLUS)
all’esito dell’udienza camerale ex art 410 C.P.P.; sciolta la riserva;
OSSERVA
L’opponente ha sollecitato la prosecuzione delle indagini per l’accertamento di una situazione di fatto dalla quale emergerebbe da parte di tutti i membri delle quattro contrade che partecipano alla cosiddetta “corsa dei buoi” che si tiene in Chieuti, nella ricorrenza di S. Giorgio, la responsabilità penale per il reato di cui all’art. 727 c.p. in relazione. ai maltrattamenti subiti dagli animali impiegati in detta manifestazione. A sostegno dell’opposizione sono stati prodotti alcuni documenti filmati dai quali si evince chiaramente la sofferenza inferta agli animali durante la corsa, in particolare attraverso l’uso di aste dotate di pungoli.
Orbene, pur prescindendo da ogni questione riguardante il profilo della sussistenza dei requisiti formali richiesti dall’art. 93 c.p.p., con particolare riferimento all’obbligo di parte dell’ente o dell’associazione di fornire, a pena di inammissibilità le indicazioni relative oltre che alla denominazione dell’ente o dell’associazione e alla sua sede, alle disposizioni che riconoscono finalità di tutela degli interessi lesi – nella specie invero l’opponente ha omesso di indicare il provvedimento amministrativo o la disposizione di legge in forza dei quali è riconosciuta la natura di ente esponenziale degli interessi che si assumono lesi dalla norma incriminatrice violata – è di tutta evidenza che quanto denunciato, anche attraverso l’esibizione di documenti filmati e fotografici attestanti l’effettive condizioni di sofferenza degli animali impiegati nella gara non pare possa essere sufficiente per individuare in concreto in capo a singoli soggetti una qualsivoglia responsabilità penale per il reato di maltrattamenti di cui all’art. 727 c.p. salvo a ritenere,
come latamente prospettato nell’opposizione, un coinvolgimento di tutti gli appartenenti alle contrade che nell’occasione della manifestazione popolare religiosa si sfidano ogni anno nella cosiddetta corsa dei buoi. Né può imputarsi ai responsabili del comitato organizzatore una responsabilità dirette per gli episodi di violenza e di maltrattamenti che i singoli partecipanti infliggono agli animali durante la gara.
Ritenuto, alla stregua di queste brevi ma assorbenti considerazioni, che gli elementi di fatto acquisiti sono assolutamente inidonei per sostenere l’accusa in giudizio;
P.Q.M.
visti gli artt. 408 e ss. C.p.p. rigetta l’opposizione
dispone l’archiviazione del procedimento ordinando la restituzione degli atti 21
Pubblico Ministero in sede. 26 gennaio 2005.

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