A dirlo è il pm di Genova, che sottolinea come l’unico elemento che può
essere violato è quello relativo all’articolo 650 del CP, non certamente
il 495 o il 483, totalmente inadatti al problema delle
autocertificazioni e a quello degli spostamenti da giustificare.
Troppe denunce, un vero allarme
L’allarme dell’esagerazione arriva direttamente dal pm di Genova, che
sottolinea che molte denunce non sono nemmeno valide, anche perché non
si può sempre attestare la veridicità di una dichiarazione, ma non solo.
L’articolo 495 del Codice Penale sostiene che se un cittadino dichiara
falsa testimonianza ad un pubblico ufficiale, il reato è punibile con
l’incarcerazione non inferiore a due anni. Va subito sottolineato però
che la falsa dichiarazione deve riguardare la propria identità, oppure
le qualità personali proprie o quelle di un’altra persona. Nulla a che
vedere quindi con alcune motivazioni scritte su certe
autocertificazioni, e ritenute come violazioni dell’art. 495, quando in
realtà non è così.
Un altro articolo non valido
Alcune denunce non possono esistere nemmeno per l’articolo 483, che
mira a punire la falsità ideologica commessa dal privato in atto
pubblico. L’unica violazione valida e da collegare
all’autocertificazione sarebbe quella di violare l’articolo 650, ovvero
il non rispetto dei provvedimenti emanati dall’Autorità. In ogni caso il
Pm di Genova ha anche sottolineato che non è reato correre sotto casa
propria, purché venga fatto vicino casa, e non si può nemmeno denunciare
qualcuno perché stia facendo una passeggiata. Tutti possono ancora
correre, ma vicino al proprio domicilio e soprattutto da soli.